PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Soggetti con familiari a carico).

      1. Nei confronti dei soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deduzioni per oneri di famiglia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del medesimo testo unico si applica tenendo conto dell'ulteriore deduzione prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.
(Deduzione del reddito minimo vitale familiare).

      1. Dal reddito complessivo individuale prodotto, i soggetti di cui all'articolo 1 deducono per il coniuge, per ciascun figlio e per ogni altro familiare a carico un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento di ciascuno dei predetti componenti la famiglia, la cui definizione e il cui importo sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il mese di febbraio.
      2. Al reddito complessivo netto calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di deduzione dal reddito, di determinazione dell'imposta e di detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche previste dagli articoli 11 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ivi comprese le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico.

 

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Art. 3.
(Disciplina per gli incapienti).

      1. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Le deduzioni per carichi di famiglia calcolate sottraendo dal reddito complessivo individuale prodotto un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento del coniuge, di ciascun figlio a carico e di ogni altro familiare a carico, ed eccedenti il reddito imponibile, possono essere trasformate in credito di imposta da utilizzare nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione in corso ai fini del relativo rimborso».